Art. 20.
(Modifiche alla legge
21 dicembre 1999, n. 508).

      1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate alle università, conservando ciascuna la propria denominazione.

 

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Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente per le università»;

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono attivare corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello»;

          d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni cui all'articolo 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori»;

          e) al comma 7:

              1) la lettera c) è abrogata;

              2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-bis) la disciplina delle incompatibilità per i docenti delle istituzioni di cui all'articolo 1»;

          f) al comma 8:

              1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli

 

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sbocchi professionali, prevedendo modalità e strumenti di raccordo su base territoriale con le altre istituzioni universitarie e con la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;»;

          2) alla lettera d), le parole: «, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore,» sono soppresse;

              3) la lettera f) è sostituita dalla seguente;

          «f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, anche in rapporto alle altre istituzioni universitarie e al sistema della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;»;

              4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          «h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con altre istituzioni universitarie;»;

          g) dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «9-bis. Nelle istituzioni di cui all'articolo 1 l'anno accademico ha inizio il 1o ottobre e termina il 30 settembre.
      9-ter. Tutti gli esami presso le istituzioni di cui all'articolo 1, compresi quelli di ammissione, sono pubblici. Il regolamento didattico di ciascun istituto individua la disciplina o le discipline fondamentali, tra quelle caratterizzanti ciascun corso accademico di laurea. La commissione esaminatrice degli esami di ammissione, degli esami delle discipline fondamentali e della prova finale è presieduta da un commissario esterno in servizio presso una corrispondente istituzione di alta formazione artistica e musicale statale».

 

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      2. All'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Al CNAM è inoltre attribuito il compito di definire la programmazione della didattica musicale in Italia nelle scuole primarie e secondarie»;

          b) al comma 2, il numero 2) della lettera a) è sostituito dai seguenti:

      «2) vi sia un rappresentante dei licei musicali, un rappresentante delle scuole primarie ad indirizzo musicale e un rappresentante delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale;

      2-bis) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);».